Un'ordinanza della Cassazione chiarisce un punto cruciale in materia di opponibilità al fallimento. Il caso riguarda un complesso accordo immobiliare, formalizzato come una vendita ma in realtà una permuta. La Corte ha stabilito che la domanda di risoluzione del contratto di permuta e di restituzione dell'immobile è improcedibile se l'atto, documentato solo da scritture private, non è stato trascritto nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento. La trascrizione si conferma un requisito fondamentale per rendere un diritto reale immobiliare opponibile alla massa dei creditori.
Continua »