Un'azienda acquista un terreno con regolare atto notarile trascritto. Successivamente, un soggetto terzo notifica all'azienda una sentenza che accerta il suo acquisto per usucapione sullo stesso terreno, ottenuta in una causa contro il precedente proprietario. L'azienda avvia una causa per far valere il proprio atto d'acquisto, ritenendolo prevalente perché trascritto prima della sentenza di usucapione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che l'acquisto per usucapione, essendo a titolo originario, prevale sempre sull'acquisto a titolo derivativo (come la compravendita), anche se quest'ultimo è stato trascritto per primo nei registri immobiliari. L'azienda perde la proprietà del terreno e deve pagare le spese processuali.
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