Una società trasferisce i propri immobili a un'altra impresa tramite una scissione societaria. L'atto viene iscritto nel registro delle imprese e viene eseguita la voltura catastale, ma non la trascrizione nei registri immobiliari. Successivamente, la società originaria fallisce. Il curatore fallimentare chiede l'inopponibilità del trasferimento dei beni. La Corte di Cassazione stabilisce che la scissione societaria ha natura traslativa (trasferisce la proprietà) e richiede la trascrizione nei registri immobiliari prima del fallimento per essere opponibile ai terzi. Di conseguenza, la società beneficiaria perde gli immobili e viene condannata per abuso del processo. Il tema centrale riguarda la scissione societaria e trascrizione.
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