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Art. 2645 Codice Civile — Anno 2023

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Debito del costruttore: la Cassazione nega l’obbligazione propter rem
La Corte di Cassazione ha stabilito che il debito per oneri di urbanizzazione non pagati dal costruttore originario non costituisce una obbligazione propter rem. Di conseguenza, il Comune non può richiederne il pagamento ai successivi acquirenti dell'immobile, i quali sono estranei alla convenzione edilizia iniziale. L'obbligo di pagamento grava solo sul costruttore che stipulò l'accordo con l'ente pubblico. Nel caso specifico, la Corte ha anche confermato che il diritto del Comune a riscuotere tali somme era comunque caduto in prescrizione, annullando definitivamente la richiesta di pagamento nei confronti dei nuovi proprietari.
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