La Corte di Cassazione interviene su un caso di permuta immobiliare complicato dal fallimento della società costruttrice. La questione centrale riguarda l'opponibilità al fallimento di una scrittura privata che modificava l'atto di permuta originale. La Corte ha annullato la decisione di merito, non per il contenuto della scrittura, ma per una violazione procedurale: i documenti che provavano la data certa scrittura privata erano stati depositati tardivamente. La sentenza ribadisce il principio inderogabile secondo cui, nelle opposizioni allo stato passivo, tutte le prove documentali devono essere prodotte con l'atto introduttivo, a pena di decadenza.
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