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Art. 2638 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2638 Codice Civile

Sequestro probatorio di smartphone: segreti d’azienda e indagini
La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro probatorio di smartphone aziendale in uso a un dirigente indagato per reati finanziari e societari. L'Azienda, proprietaria del dispositivo, ha contestato la misura ritenendo le parole chiave di ricerca troppo ampie, con il rischio di divulgare segreti industriali. La Suprema Corte ha chiarito che il Tribunale del Riesame possiede il potere di correggere e restringere i criteri di ricerca indicati dal pubblico ministero per garantire la proporzionalità del sequestro. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici hanno considerato i termini di ricerca idonei e delimitati nel tempo, in ragione del rilevante ruolo dirigenziale dell'indagato e dell'oggetto delle indagini. Il ricorso dell'Azienda è stato rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali.
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Errore in sentenza: Cassazione corregge e include reato omesso
La Corte di Cassazione interviene per sanare una propria svista in una precedente decisione. Aveva annullato una condanna ma, per una dimenticanza, aveva omesso di includere un capo di imputazione nel dispositivo finale. Su segnalazione della Corte d'Appello, la Cassazione ha emesso una nuova ordinanza per la **correzione errore materiale sentenza**. Questo atto ha ufficialmente inserito il reato mancante nell'elenco di quelli annullati, ristabilendo la corretta portata della decisione a favore dell'imputato. Il principio affermato è che un'omissione puramente formale, evidente dal contesto della sentenza, può essere rettificata senza alterare la volontà del giudice.
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Ostacolo alle funzioni di vigilanza: responsabilità
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per ostacolo alle funzioni di vigilanza nei confronti del presidente di una società cooperativa. L'accusa riguardava l'occultamento di mancanze di vino nelle giacenze attraverso il riempimento di vasche con acqua per trarre in inganno gli ispettori. La sentenza chiarisce che il concorso morale dell'amministratore è sufficiente per la responsabilità penale, anche senza un'azione materiale diretta.
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