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Art. 2638 Codice Civile — Anno 2022

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Manipolazione del mercato: assoluzione confermata per i vertici
L'Autorità di Vigilanza ha ricorso in Cassazione contro l'assoluzione dei dirigenti di una società quotata. L'accusa contestava i reati di manipolazione del mercato e ostacolo alle funzioni di vigilanza per aver diffuso comunicati imprecisi sulle trattative di vendita di un immobile e sul fabbisogno finanziario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato le assoluzioni. I giudici hanno chiarito che il reato di manipolazione del mercato richiede la concreta idoneità della condotta ad alterare i prezzi. Questa idoneità va valutata mettendosi nei panni dell'investitore ragionevole al momento dei fatti. Poiché il mercato conosceva già il grave indebitamento della società, le imperfezioni informative non potevano alterare le quotazioni né ostacolare le verifiche dell'Autorità.
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Manipolazione del mercato: condanna penale ma niente danni a Consob
Il Presidente del CdA di una Società Quotata e un Socio Occulto hanno ideato un piano per ottenere il controllo della società senza lanciare l'offerta pubblica obbligatoria. Attraverso un aumento di capitale fittizio, hanno convinto il mercato che i fondi servissero al risanamento aziendale. In realtà, hanno utilizzato sette milioni di euro per acquistare quote di un Fondo Immobiliare riconducibile al Socio Occulto, il quale ha poi usato quel denaro per comprare le azioni rimaste invendute. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di ostacolo alla vigilanza e manipolazione del mercato. Tuttavia, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in favore dell'Autorità di Vigilanza. La Corte ha stabilito che i costi ordinari delle indagini non costituiscono un danno risarcibile.
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