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Art. 2635 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2635 Codice Civile

Utilizzabilità delle intercettazioni: illeciti tra privati
Il Tribunale del riesame confermava gli arresti domiciliari per un indagato, accusato di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione tra privati nel settore degli appalti industriali. La difesa contestava la validità delle registrazioni telefoniche, poiché autorizzate originariamente per un'indagine su presunte corruzioni nella pubblica amministrazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'indagato. I giudici hanno chiarito le regole sull'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi secondo la nuova disciplina normativa: quando le registrazioni sono indispensabili e riguardano reati per i quali la legge consente l'ascolto, esse rimangono valide prove anche se il fatto contestato nasce da un nuovo filone investigativo.
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Corruzione tra privati: prescritta la pena ma resta il danno
Un Direttore Generale di una banca ha concesso ingenti finanziamenti a una società in grave crisi finanziaria, ricevendo in cambio vantaggi economici personali mascherati da compravendite immobiliari fittizie. I giudici hanno qualificato la condotta come corruzione tra privati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione, annullando la condanna penale per il Direttore e l'Imprenditore. Tuttavia, la Corte ha confermato la responsabilità civile dell'Imprenditore, che dovrà risarcire i danni alla banca, e ha mantenuto la confisca obbligatoria dell'immobile utilizzato per lo schema illecito, poiché la sussistenza del fatto era già stata accertata nei precedenti gradi di giudizio.
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Sequestro probatorio: il vizio di forma non blocca il nuovo sigillo
Un'azienda alimentare denunciava un proprio manager per corruzione tra privati, accusandolo di aver canalizzato acquisti tramite una società schermo gestita dalla moglie, incassando indebite provvigioni. Il primo decreto di sequestro probatorio veniva annullato dal Tribunale del Riesame per totale mancanza di motivazione. Successivamente, il Pubblico Ministero emetteva un nuovo provvedimento sugli stessi beni, sanando il vizio motivazionale. I coniugi ricorrevano in Cassazione lamentando la violazione del divieto di secondo giudizio cautelare. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, stabilendo che l'annullamento di un sequestro probatorio per vizi meramente formali o di motivazione non impedisce l'emissione di un nuovo decreto identico, purché motivato, senza necessità di nuovi elementi di prova. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
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