Una società ha citato in giudizio una concorrente, fondata da suoi ex dipendenti, per concorrenza sleale, lamentando storno di personale e sviamento di clientela. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La motivazione principale è che il semplice passaggio di dipendenti e clienti a una nuova azienda non costituisce di per sé un illecito. Per configurare la concorrenza sleale, l'attore deve provare l'uso di mezzi specifici non conformi alla correttezza professionale, prova che in questo caso è mancata.
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