Una società in nome collettivo e il suo socio amministratore hanno citato in giudizio l'ex socio e la società mandante, chiedendo il risarcimento per presunti atti di concorrenza sleale. Gli attori sostenevano che la cessione delle quote, la revoca del mandato commerciale e il passaggio di personale costituissero una manovra fraudolenta per sviare la clientela. I giudici hanno respinto integralmente la domanda: la cessione delle quote era avvenuta con il consenso unanime per superare contrasti interni e motivi fiscali. L'interruzione dei rapporti commerciali non integrava alcun illecito preordinato. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, condannando i ricorrenti alle spese legali per difetto di prova circa il presunto piano corruttivo.
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