Una società ha proposto opposizione a un precetto presso il Tribunale di Roma, suo foro legale. I creditori hanno eccepito l'incompetenza, indicando un altro foro. La Cassazione, decidendo sulla questione della competenza opposizione precetto, ha stabilito che i creditori sono vincolati dalla propria elezione di domicilio indicata nel precetto e non possono contestarla. Di conseguenza, ha confermato la competenza del Tribunale di Roma.
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