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Art. 26 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 26 Codice di Procedura Civile

Opposizione a precetto: regole sul tribunale competente
Un creditore notifica un atto di precetto a una società debitrice per recuperare il proprio credito. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui si trovano i beni da pignorare. La società debitrice contesta l'atto e promuove un'opposizione a precetto davanti a un tribunale diverso, individuato in base alla residenza del debitore. Il primo tribunale adito dichiara la propria incompetenza territoriale. La società debitrice impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità respingono il ricorso e confermano che il tribunale competente coincide con il comune in cui il creditore ha eletto domicilio o dove si trovano i beni da esecutare. La società debitrice perde la causa e deve rimborsare le spese legali al creditore.
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Opposizione a precetto: vince la sede del debitore
Un creditore notifica un atto di precetto a una società con sede a Modena, eleggendo formalmente domicilio a Roma sul presupposto di un presunto credito verso terzi non dimostrato né definitivo. La società propone opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Modena. Il creditore contesta la competenza territoriale richiedendo il trasferimento della causa a Roma. La Corte di Cassazione respinge il regolamento di competenza del creditore. La Corte stabilisce che l'elezione di domicilio anomala non vincola il giudice competente per l'opposizione a precetto, che rimane incardinata presso il tribunale della sede del debitore in assenza di beni localizzati altrove. Il creditore perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di lite.
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Regolamento di competenza: l’errore che costa il doppio
Un avvocato, agendo come creditore per il recupero di spese legali, ha avviato un pignoramento mobiliare presso la sede locale del debitore, un ente pubblico di riscossione. Il giudice dell'esecuzione si è dichiarato territorialmente incompetente, indicando come competenti i tribunali della sede legale o provinciale del debitore. Il professionista ha quindi proposto un regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che contro il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione nega la propria competenza territoriale non è ammesso il regolamento di competenza diretto. Il creditore avrebbe dovuto proporre prima un'opposizione agli atti esecutivi e, solo successivamente, impugnare la relativa sentenza. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Regolamento di competenza: quando il ricorso è inammissibile
Il Creditore avvia un pignoramento presso terzi contro la Compagnia Assicurativa davanti al Tribunale di Bologna. La Compagnia Assicurativa si oppone e il giudice sospende l'esecuzione. Il Creditore riassume la causa a Bologna ma contesta la competenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Napoli. Il Tribunale di Bologna rigetta l'eccezione e ordina la mediazione. Il Creditore propone quindi il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. L'ordinanza del giudice di merito che rigetta l'eccezione di incompetenza senza invitare le parti a precisare le conclusioni definitive ha natura meramente interlocutoria. Di conseguenza, tale provvedimento non può essere impugnato direttamente con il regolamento di competenza, dovendo la causa proseguire nel merito.
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