Una società creditrice ha agito contro una banca per il pagamento di un assegno circolare prescritto. La banca ha sollevato un'eccezione di incompetenza territoriale. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'eccezione era inammissibile perché la banca, convenuta in giudizio, non aveva contestato tutti i fori alternativi previsti dalla legge. Secondo la Corte, quando esistono più fori concorrenti, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente tutti; in caso contrario, l'eccezione si considera come non proposta e la competenza si radica presso il giudice scelto dall'attore.
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