Una storica società calcistica viene esclusa dal campionato professionistico a causa di debiti fiscali non regolarizzati nei termini. Di conseguenza, la Federazione dispone lo svincolo d'autorità dei suoi calciatori. La società e il suo socio di maggioranza citano in giudizio la Federazione, il suo Presidente e un nuovo club concorrente davanti al tribunale civile, chiedendo il risarcimento dei danni e la tutela del proprio marchio. La Corte di Cassazione risolve il conflitto di giurisdizione stabilendo che le domande risarcitorie contro la Federazione e il suo Presidente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di contestazioni su provvedimenti di esclusione dal campionato sportivo. Al contrario, le controversie tra soggetti privati per concorrenza sleale e contraffazione del marchio restano di competenza del giudice ordinario civile.
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