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Art. 2598 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2598 Codice Civile

Contraffazione del marchio online: decide il giudice italiano
Una società italiana ha citato in giudizio una concorrente estera contestando la contraffazione del marchio e atti di concorrenza sleale compiuti tramite vendita online. La società estera ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. L'azienda italiana ha presentato un regolamento preventivo per chiedere la conferma della giurisdizione italiana. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che i giudici italiani possiedono la giurisdizione per decidere la controversia. Il principio si applica sia ai marchi nazionali che a quelli europei quando i prodotti dannosi risultano pubblicizzati o commercializzati in Italia via internet. La causa è stata quindi rinviata al tribunale competente per il giudizio di merito.
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Esclusione dal campionato sportivo: chi decide sui danni?
Una storica società calcistica viene esclusa dal campionato professionistico a causa di debiti fiscali non regolarizzati nei termini. Di conseguenza, la Federazione dispone lo svincolo d'autorità dei suoi calciatori. La società e il suo socio di maggioranza citano in giudizio la Federazione, il suo Presidente e un nuovo club concorrente davanti al tribunale civile, chiedendo il risarcimento dei danni e la tutela del proprio marchio. La Corte di Cassazione risolve il conflitto di giurisdizione stabilendo che le domande risarcitorie contro la Federazione e il suo Presidente rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di contestazioni su provvedimenti di esclusione dal campionato sportivo. Al contrario, le controversie tra soggetti privati per concorrenza sleale e contraffazione del marchio restano di competenza del giudice ordinario civile.
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Difetto di giurisdizione: design italiano giudicato in Italia, ma illecito in Germania
Un'azienda italiana produttrice di rubinetti cita in giudizio in Italia una concorrente tedesca, titolare di un disegno registrato. La controversia nasce da una diffida inviata dall'azienda tedesca a un distributore in Germania. L'azienda italiana chiede di accertare la nullità della porzione italiana del disegno e l'insussistenza della contraffazione e della concorrenza sleale. La Corte di Cassazione, decidendo sulla questione, sancisce un parziale difetto di giurisdizione. Stabilisce che il giudice italiano è competente solo a decidere sulla validità del disegno per il territorio italiano. Per tutte le altre questioni, relative a presunti illeciti avvenuti in Germania, la giurisdizione spetta ai tribunali tedeschi, poiché è lì che si è verificato l'evento dannoso.
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