Il Pensionato ha richiesto all'ente previdenziale il pagamento degli interessi legali per il ritardo nella liquidazione della sua pensione. Il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendola prescritta in base a una nuova legge del 2011 che ha esteso il termine di decadenza previdenziale anche alle prestazioni già liquidate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pensionato, stabilendo che il nuovo termine di decadenza previdenziale introdotto nel 2011 non può applicarsi retroattivamente a situazioni di ritardo anteriori. La legge si applica solo a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 6 luglio 2011. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale per una nuova decisione.
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