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Art. 2511 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2511 Codice Civile

Privilegio delle cooperative di lavoro: forma o sostanza?
Una cooperativa di lavoro ha chiesto l'ammissione in prededuzione o con privilegio dei propri crediti verso una società in amministrazione straordinaria. Il Tribunale ha negato entrambi: la prededuzione perché la debitrice non gestiva direttamente impianti strategici, e il privilegio per mancanza della revisione cooperativa periodica. La Cassazione ha confermato il no alla prededuzione, ma ha accolto il ricorso sul privilegio. La Corte ha stabilito che il mancato superamento della revisione non fa perdere il privilegio delle cooperative di lavoro ex art. 2751-bis n. 5 c.c. Tale requisito semplificato vale solo nel concordato preventivo. Nelle altre procedure, la cooperativa può dimostrare la propria natura mutualistica con qualsiasi mezzo di prova. La causa è stata rinviata al Tribunale per un nuovo esame.
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Competenza cooperative: quando decide il Tribunale Imprese?
Una società cooperativa ha richiesto il rilascio di un immobile da parte di una socia, sostenendo che lo occupasse senza titolo. Il tribunale di primo grado si è dichiarato incompetente a favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la controversia, riguardando il contratto di assegnazione dell'immobile (rapporto di scambio) e non lo status di socio (rapporto associativo), rientra nella competenza del tribunale ordinario. Questa ordinanza è cruciale per definire la corretta competenza delle cooperative nelle dispute immobiliari con i propri soci.
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Cooperativa sociale fallimento: no, è liquidazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29801/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di insolvenza delle cooperative sociali. Contrariamente a quanto deciso nei primi gradi di giudizio, la Corte ha escluso la possibilità di un fallimento per una cooperativa sociale, affermando che, in quanto 'impresa sociale' di diritto secondo il D.Lgs. 112/2017, essa deve essere assoggettata esclusivamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Questa decisione si basa sulla prevalenza della normativa speciale per le imprese sociali, che mira a tutelare le loro finalità civiche e solidaristiche, rispetto alle norme generali sul fallimento delle società cooperative.
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