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Art. 2506-bis Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2506-bis Codice Civile

Scissione parziale e debiti fiscali: garanzia illimitata
Una società beneficiaria dell'assegnazione di una quota patrimoniale ha impugnato le cartelle esattoriali ricevute per non versamenti IVA, IRES e IRAP riferibili alla società scissa per anni d'imposta antecedenti. L'impresa sosteneva la limitazione della propria responsabilità al valore del patrimonio netto assegnato. L'Agenzia delle Entrate ha ricorso in Cassazione sostenendo la natura illimitata della garanzia fiscale. La Corte Suprema ha stabilito il principio secondo cui nei casi di Scissione parziale e debiti fiscali la responsabilità delle beneficiarie verso il fisco è solidale e illimitata. La disciplina speciale tributaria prevale sui limiti previsti dal codice civile ed è perfettamente conforme alla Costituzione e al diritto dell'Unione Europea. La sentenza d'appello favorevole al contribuente è stata annullata con rinvio.
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Responsabilità solidale nella scissione parziale: il Fisco vince
Un'azienda beneficiaria ha ricevuto una quota di patrimonio aziendale a seguito di un'operazione di scissione parziale. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla beneficiaria una cartella di pagamento per imposte non versate dalla società scissa, prima della sua cancellazione. La società beneficiaria ha impugnato la cartella sostenendo che la responsabilità fosse limitata al valore del patrimonio netto ricevuto. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che in ambito erariale la responsabilità solidale nella scissione parziale è illimitata e non subisce il tetto previsto dal codice civile per i debiti commerciali. La società beneficiaria deve quindi pagare l'intero debito fiscale antecedente.
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Scissione societaria e debiti tributari: Fisco vince
L'Agenzia delle Entrate ha notificato una cartella di pagamento a una società nata da una divisione aziendale parziale, chiedendo il versamento di imposte non saldate dalla società originaria. L'azienda beneficiaria ha contestato la richiesta sostenendo la scadenza dei termini di notifica previsti per l'agente della riscossione. I giudici di merito hanno annullato l'atto, ritenendo tardiva la notifica verso la nuova impresa. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito della lite. Nel tema di scissione societaria e debiti tributari, la legge prevede una responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria per le imposte pregresse. Di conseguenza, la tempestiva notifica della cartella alla società originaria consolida la pretesa fiscale ed estende validamente i suoi effetti verso la nuova entità, senza necessità di rispettare autonomi termini di decadenza nei confronti di quest'ultima.
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Scissione societaria e debiti fiscali: la cartella diretta
A seguito di una scissione societaria, l'agente della riscossione ha notificato una cartella di pagamento alla società beneficiaria per debiti tributari della società scissa ormai estinta. La società beneficiaria ha impugnato l'atto, lamentando la mancata notifica preventiva dell'avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che in tema di scissione societaria e debiti fiscali, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti tributari anteriori alla scissione. Pertanto, il fisco può richiedere direttamente il pagamento tramite cartella, senza l'obbligo di notificare preventivamente un autonomo avviso di accertamento alla beneficiaria, la quale può comunque difendersi contestando il merito della pretesa in sede di impugnazione della cartella stessa.
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