Una società nata da una fusione societaria ha richiesto un'equa riparazione per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata dalla società incorporata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto al risarcimento non si trasferisce automaticamente. La società incorporante può agire 'iure successionis' solo se il termine di durata ragionevole era già scaduto al momento della fusione, e 'iure proprio' solo se interviene formalmente nel giudizio. Poiché nessuna di queste condizioni era soddisfatta, la richiesta è stata respinta.
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