Il Fallimento di una società ha contestato la compensazione fallimentare operata unilateralmente da una banca. La banca aveva compensato un proprio credito verso la società con un debito derivante dal saldo attivo di un conto corrente originariamente acceso presso un altro istituto, poi incorporato dalla banca stessa tramite fusione. La fusione era avvenuta dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo della società, poi sfociato in fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, stabilendo che la fusione societaria, pur realizzando una successione a titolo universale, costituisce un atto tra vivi. Di conseguenza, si applica il divieto di compensazione fallimentare per i crediti acquistati dopo l'inizio della procedura concorsuale. La banca è stata condannata a restituire le somme alla curatela fallimentare.
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