Un socio di una società a responsabilità limitata ha comunicato la propria volontà di recedere dalla società. Il socio sosteneva che la stipula di un contratto di affitto di un ramo d'azienda avesse modificato in modo sostanziale l'oggetto sociale, privandolo delle attività caratteristiche. La società si è opposta, evidenziando che lo statuto consentiva la locazione e che l'azienda continuava il proprio lavoro principale. I giudici di merito hanno respinto le pretese del socio, confermando la legittimità dell'operazione aziendale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'interpretazione dello statuto spetta ai giudici di merito e che l'affitto del ramo aziendale non comporta automaticamente il recesso del socio s.r.l. Il socio è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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