La Corte di Cassazione conferma la condanna per l'amministratore di una società che aveva utilizzato fatture per operazioni solo parzialmente eseguite. La sentenza chiarisce che il reato di utilizzo di fatture inesistenti sussiste anche in questi casi e che il dolo specifico viene desunto da elementi oggettivi, come l'incongruenza tra quanto fatturato e quanto effettivamente realizzato, superando le giustificazioni basate su principi contabili o accordi transattivi non andati a buon fine.
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