Un Comune socio ha tentato l'impugnazione del bilancio di una società partecipata che gestisce la raccolta rifiuti, contestando l'addebito di costi superiori a quelli preventivati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici, la società, pur essendo una S.p.A., opera con una funzione 'consortile' per un servizio pubblico. È quindi legittimo ripartire i costi effettivi finali tra i Comuni soci, anche se maggiori del previsto. L'operato della società è stato ritenuto coerente con il suo statuto e la sua finalità pubblica, rendendo infondata l'impugnazione del bilancio della società partecipata. Il Comune ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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