Una società controllante ha operato nel bilancio 2003 una consistente svalutazione di partecipazioni detenute in una società controllata in liquidazione, deducendo la relativa minusvalenza ai fini fiscali. L'amministrazione finanziaria ha contestato la manovra, ritenendo illegittima la deduzione fiscale poiché la controllata non aveva registrato perdite nel 2003 e la delibera di distribuzione dei dividendi era avvenuta solo nel 2004. I giudici di merito hanno confermato l'avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle contribuenti, stabilendo che il diritto ai dividendi sorge unicamente con la delibera dell'assemblea nell'anno di riferimento. Di conseguenza, la svalutazione di partecipazioni non poteva essere anticipata al bilancio 2003 per accedere a un regime fiscale agevolato transitorio ormai decaduto, confermando la piena debenza delle imposte richieste dal Fisco.
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