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Art. 2423-bis Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2423-bis Codice Civile

Principio di competenza fiscale: acconti tassati e nuove imposte
L'Amministrazione Finanziaria contestava a un imprenditore edile l'omessa contabilizzazione, nell'anno d'imposta 2009, dei ricavi derivanti dalla vendita di immobili ultimati in tale anno, per i quali erano stati incassati acconti nel 2007 e 2008. Il contribuente sosteneva che tali somme erano già state fatturate e dichiarate negli anni precedenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, stabilendo l'inderogabilità del principio di competenza fiscale. I ricavi derivanti dalla cessione di immobili vanno attribuiti all'esercizio in cui avviene la consegna o l'ultimazione del bene, indipendentemente dal momento dell'incasso degli acconti o dalla loro precedente fatturazione. L'eventuale rischio di doppia imposizione non giustifica la violazione della norma e può essere risolto dal contribuente richiedendo il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni non di competenza.
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Principio di competenza fiscale: Fisco sconfitto sui crediti
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un Ente Sanitario il mancato rispetto del principio di competenza fiscale per l'anno 2008, imputando irregolarità nella contabilizzazione di rimborsi regionali e ricavi per ricoveri ospedalieri. L'amministrazione finanziaria sosteneva che tali somme dovevano essere dichiarate nel 2008 e non negli anni adiacenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco, confermando la decisione del giudice d'appello. I giudici hanno stabilito che nel 2008 i crediti mancavano dei requisiti di certezza e determinabilità a causa di contestazioni con la Regione. Inoltre, la contestazione relativa ai ricoveri a cavallo di due esercizi è risultata generica. L'Agenzia delle Entrate è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali.
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