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Art. 2391 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2391 Codice Civile

Vendita Sottocosto e Conflitto di Interessi Amministratore: La Cassazione Ribalta
Il Fallimento di una Società (ex Ceramiche Girardi s.p.a.) ha contestato la vendita di un immobile, una villa, alla sua controllante (G.R.D. S.r.l.) a un prezzo inferiore al costo di mercato. La Società Fallita ha chiesto la nullità o l'annullabilità del contratto per **conflitto di interessi amministratore** e il risarcimento dei danni. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto le richieste. La Cassazione, invece, ha accolto parzialmente il ricorso del Fallimento. Ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato nel non considerare il conflitto di interessi al momento della stipula del contratto, quando l'amministratore non aveva rispettato il prezzo minimo stabilito. Ha anche rilevato l'omissione di pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Conflitto di interessi dell’amministratore: contratti annullati
Un'azienda ha chiesto l'annullamento di due contratti di consulenza e agenzia firmati dal proprio ex direttore generale. Quest'ultimo, infatti, era anche socio fondatore e titolare di una quota rilevante della società beneficiaria dei contratti. I contratti prevedevano prezzi fuori mercato e una durata triennale, garantendo un ingiusto vantaggio alla seconda società proprio prima delle dimissioni del direttore. La Cassazione ha confermato l'annullamento dei contratti per conflitto di interessi dell'amministratore, rigettando il ricorso della società beneficiaria. La Corte ha chiarito che, in mancanza di una delibera del consiglio di amministrazione, si applica la disciplina generale della rappresentanza. Di conseguenza, i contratti sono annullabili se il conflitto era conosciuto o conoscibile dall'altro contraente, elemento qui provato tramite indizi precisi e concordanti. La società ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Conflitto di interessi del rappresentante: stop alla svendita
Una società acquirente ha chiesto il trasferimento forzato di un immobile promesso in vendita da una società costruttrice. La società venditrice ha eccepito il conflitto di interessi del rappresentante, poiché lo stesso amministratore aveva firmato il contratto preliminare per entrambe le parti, pattuendo un prezzo pari alla metà del valore reale del bene. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento del contratto preliminare. I giudici hanno chiarito che si applica la disciplina generale del conflitto di interessi del rappresentante (art. 1394 c.c.) e non quella societaria (art. 2391 c.c.) quando l'atto è compiuto dal singolo amministratore senza una preventiva delibera del consiglio. Il danno concreto subito dalla venditrice, evidenziato dalla forte svendita dell'immobile, rende il contratto annullabile.
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