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Art. 2388 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2388 Codice Civile

Rendimento della polizza TFR alla banca e non al dirigente
Un ex dirigente ha chiesto la condanna della banca datrice di lavoro al pagamento delle somme accumulate come rendimento della polizza TFR. La banca aveva stipulato una polizza assicurativa collettiva per garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Alla cessazione del rapporto, il dirigente ha ricevuto il TFR ma ha preteso anche il rendimento finanziario della polizza. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che il contratto assicurativo riservava i rendimenti eccedenti alla banca contraente e non ai lavoratori. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che l'interpretazione del contratto spetta ai giudici di merito e che il dipendente, essendo estraneo all'accordo assicurativo tra banca e assicurazione, non può rivendicare il rendimento della polizza TFR in assenza di una specifica pattuizione.
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Amministratore accusato: nessun danno senza prova del nesso causale
Una socia di minoranza ha chiesto un risarcimento a un'ex amministratrice, accusandola di aver illegittimamente iscritto un nuovo socio di maggioranza, causando un deprezzamento delle sue azioni. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Il motivo principale è la mancata prova del nesso di causalità danno societario. La socia non è riuscita a dimostrare in modo specifico come l'iscrizione del nuovo socio abbia direttamente causato il suo danno economico. Le accuse di successiva cattiva gestione sono state ritenute troppo generiche. La sentenza sottolinea che, senza una prova concreta del legame causa-effetto, l'azione di responsabilità non può essere accolta.
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Clausola di gradimento: validità e interpretazione
Una socia di minoranza ha impugnato delibere assembleari lamentando la violazione di una clausola di gradimento statutaria da parte del socio di maggioranza. La Corte d'Appello ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese, condannando la socia alle spese in base alla soccombenza virtuale. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente specificato il contenuto della clausola, e per l'impossibilità di sindacare l'interpretazione dei fatti operata dai giudici di merito.
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