Un socio e una società hanno impugnato un lodo arbitrale che aveva annullato una delibera del consiglio di amministrazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto che gli arbitri avessero deciso secondo equità, escludendo la possibilità di sindacare errori di diritto. La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso, stabilendo che l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione di legge è sempre ammessa quando la controversia riguarda la validità di delibere societarie, anche se gli arbitri erano autorizzati a decidere secondo equità. Questo principio deriva dall'Art. 36 d.lgs. n. 5/2003, norma speciale che prevale su altre disposizioni. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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