Un finto direttore commerciale ha promesso a una ditta due contratti di subappalto mai realizzati, incassando un compenso di circa 8.500 euro. L'autore del raggiro è stato condannato per il reato di truffa contrattuale. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo la nullità della querela presentata dal liquidatore della società truffata, la tardività della stessa e l'intervenuta prescrizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il liquidatore societario ha il potere legale automatico di presentare querela senza produrre atti aggiuntivi. Inoltre, il termine dei tre mesi per sporgere denuncia decorre solo dall'effettiva certezza del raggiro e non dal momento della firma dell'accordo. La condanna penale resta quindi definitiva, con addebito delle spese processuali e di una sanzione.
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