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Art. 2383 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 2383 Codice Civile

Revoca per spoils system: poteri pubblici e delibere societarie
I Ministeri competenti hanno disposto la revoca anticipata dei vertici di una società pubblica in house per avvicendamento governativo. L'amministratore revocato ha impugnato il decreto ministeriale e le delibere societarie esecutive. Il giudice amministrativo ha confermato la validità della revoca del ministero, declinando la competenza sulle successive delibere aziendali a favore del giudice civile ordinario. L'ex dirigente ha quindi promosso ricorso per cassazione, lamentando uno sconfinamento di competenze del Consiglio di Stato. Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice amministrativo ha vagliato unicamente il potere statale a monte. La revoca per spoils system spezza il vincolo fiduciario tramite un iter complesso, nel quale l'atto ministeriale produce effetti societari solo dopo il recepimento assembleare formale.
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Giurisdizione revoca amministratore: la parola al civile
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4413/2024, ha stabilito che la controversia sulla revoca di un amministratore di una società 'in house' a totale partecipazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ente pubblico, in questi casi, non agisce con poteri autoritativi (iure imperii), ma come socio (uti socius), esercitando facoltà previste dal diritto societario. La decisione di revoca è un atto 'a valle' della scelta di operare tramite uno strumento privatistico, e pertanto è soggetta alle norme del codice civile. La corretta giurisdizione per la revoca di un amministratore è quindi quella civile.
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