Nel caso in esame, il presunto acquirente di un credito ha richiesto un decreto ingiuntivo contro una società immobiliare per oltre duecentomila euro. La società ha contestato l'esistenza stessa del debito originario. I giudici di merito hanno revocato l'ingiunzione per mancanza di prove certe sul prestito iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore, confermando che, in caso di contestazione, chi agisce in giudizio tramite cessione del credito non deve solo dimostrare il trasferimento del diritto, ma ha l'onere di provare rigorosamente l'esistenza e l'esigibilità del credito originario. Il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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