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Art. 2383 Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 2383 Codice Civile

Liquidazione Giudiziale: no atto notarile per la domanda
Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Responsabilità amministratore: onere della prova
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un ex amministratore per la gestione illecita di fondi societari, rigettando il suo ricorso. L'ordinanza chiarisce i limiti della prova in appello e i criteri sulla responsabilità amministratore, sottolineando che allegazioni generiche e prassi non documentate non sono sufficienti a superare le contestazioni specifiche su spese personali, rimborsi carburante e compensi anticipati.
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Clausola simul stabunt: legittima nel dualistico?
Un consigliere di sorveglianza decade a seguito della revoca di altri membri in virtù della clausola simul stabunt simul cadent. La Cassazione respinge il suo ricorso per danni, confermando la piena legittimità della clausola anche nel sistema dualistico, distinguendone l'effetto dalla revoca senza giusta causa e ponendo come unico limite l'abuso del diritto.
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Revoca amministratore società partecipata: il caso
La Corte di Cassazione chiarisce le regole per la revoca dell'amministratore di una società partecipata. Un amministratore, revocato per giusta causa senza una preventiva contestazione formale degli addebiti prevista dal contratto, si è rivolto al giudice. La Corte di Appello aveva dichiarato la revoca illegittima, riconoscendo un risarcimento. La Cassazione, pur confermando l'illegittimità della revoca per la violazione della clausola contrattuale, ha stabilito che la tutela applicabile non è quella 'reale' (reintegrazione) ma esclusivamente quella 'risarcitoria' (monetaria), rinviando il caso alla Corte d'Appello per la corretta quantificazione del danno.
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