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Art. 2373 Codice Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 2373 Codice Civile

Quorum azioni proprie: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23557/2024, ha confermato un principio cruciale in diritto societario: nelle società per azioni non quotate, le azioni proprie devono sempre essere incluse nella base di calcolo del quorum deliberativo. Il caso riguardava l'annullamento di una delibera per la distribuzione gratuita di azioni proprie, in cui il presidente aveva illegittimamente escluso i voti della minoranza. La Corte ha stabilito che la norma vigente (art. 2357-ter c.c.) serve a preservare gli equilibri di potere tra soci, impedendo che la maggioranza possa rafforzare artificialmente la propria posizione attraverso l'acquisto di azioni proprie. La sentenza ha anche ribadito la responsabilità degli amministratori che hanno dato esecuzione alla delibera illegittima.
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Conflitto di interessi amministratore: no al compenso
Un amministratore, che ricopriva anche il ruolo di legale rappresentante del socio unico, si è visto negare il diritto al compenso nel fallimento della società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ritenendo che la palese situazione di conflitto di interessi amministratore e la manifesta eccessività dell'emolumento, quasi pari al capitale sociale, costituissero una ragione autonoma e sufficiente per escludere il credito dal passivo fallimentare.
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Conflitto di interessi concordato: voto controllante
La Corte di Cassazione ha stabilito che la norma che esclude dal voto nel concordato preventivo la società controllante, per conflitto di interessi concordato, non si applica se quest'ultima è a sua volta fallita. In tal caso, l'interesse della controllante fallita, rappresentata dal curatore, si allinea a quello degli altri creditori (massimizzare il recupero del credito), venendo meno il presupposto del conflitto. Il voto contrario espresso dalla controllante fallita è stato quindi ritenuto legittimo, portando al rigetto del reclamo della società debitrice.
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