Un cliente stipula un contratto di noleggio per un'imbarcazione, convinto di poterne acquisire la proprietà grazie a una lettera di buy-back firmata da una banca finanziatrice. Al termine dei pagamenti, la società di noleggio rifiuta il trasferimento del bene. Il cliente avvia una causa chiedendo la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello rigetta le domande, ritenendo che la banca avesse agito come mera finanziatrice e che la lettera di buy-back non contenesse un obbligo di vendita. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso del cliente. La Suprema Corte chiarisce che l'interpretazione dei contratti spetta ai giudici di merito e che la richiesta di restituzione delle somme formulata solo in appello costituisce una domanda nuova inammissibile.
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