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Art. 2357 Codice Civile — Anno 2025

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Assistenza finanziaria banche: Cassazione e nullità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, previsto dall'art. 2358 c.c. per le società per azioni, si applica anche alle banche popolari. In un caso riguardante un finanziamento concesso da una banca a una società, poi fallita, i cui fondi erano stati utilizzati per sottoscrivere azioni della stessa banca, la Corte ha confermato la nullità del contratto di mutuo. La violazione di questa norma, posta a tutela dell'integrità del capitale sociale e dei creditori, rende l'intera operazione invalida, impedendo alla banca di insinuare il proprio credito nel passivo fallimentare.
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