Un componente del collegio sindacale di una banca ha impugnato la sanzione di 100.000 euro inflitta dall'autorità di vigilanza. L'addebito riguardava una campagna sistematica di vendita di azioni proprie ai clienti, configurabile come offerta al pubblico di prodotti finanziari senza la preventiva pubblicazione del prescritto prospetto informativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. I giudici hanno chiarito che il termine per contestare l'illecito decorre dal momento in cui l'autorità completa la complessa valutazione dei fatti, e non dalla semplice percezione materiale degli stessi. Inoltre, è stata confermata la responsabilità del sindaco per non aver vigilato sulle anomalie evidenti della campagna di vendita, escludendo la sua buona fede di fronte a chiari segnali di allarme.
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