La Corte di Cassazione ha chiarito che un accordo transattivo volto a ridefinire i rapporti tra soci costituisce un patto parasociale, anche se atipico. La controversia riguardava la restituzione di azioni e dividendi derivanti da un accordo di garanzia tra un istituto di credito e una società cooperativa in fallimento. Poiché l'atto incideva sulla stabilità degli assetti proprietari e sulla governance, la competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di impresa. La decisione conferma che la natura transattiva dell'atto non esclude la sua rilevanza societaria ai fini della competenza giudiziale.
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