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Art. 2341-bis Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 2341-bis Codice Civile

Clausola russian roulette: valida anche senza un prezzo minimo
Due società detengono quote paritarie in una società veicolo e firmano un patto parasociale contenente una clausola russian roulette per risolvere eventuali situazioni di stallo. Al verificarsi del blocco decisionale, un socio attiva la clausola fissando il prezzo delle azioni. L'altro socio impugna l'accordo, ritenendolo nullo per indeterminatezza del prezzo, violazione del divieto di patto leonino e mancanza di equa valorizzazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la piena validità della clausola. La determinazione del prezzo non è rimessa al mero arbitrio del proponente, poiché questi subisce il rischio che l'altro socio decida di acquistare le sue quote allo stesso prezzo. Inoltre, la clausola non viola il divieto di patto leonino, in quanto mira esclusivamente a risolvere una paralisi gestionale e a consentire l'uscita ordinata di un socio.
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Patto parasociale: accordo tra soci ma l’azienda resta estranea
Un socio ha citato in giudizio gli amministratori di una società finanziaria di famiglia, lamentando l'inadempimento di una scrittura privata del 1997 che prevedeva la stima e la vendita delle quote societarie. Il socio chiedeva la risoluzione parziale del contratto e il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che tale accordo costituisce un patto parasociale. Il patto parasociale produce effetti esclusivamente obbligatori tra i soci sottoscrittori e non vincola la società, che resta un soggetto giuridico terzo ed estraneo. Di conseguenza, gli amministratori non avevano l'obbligo di dare esecuzione a un accordo privato che non si era mai tradotto in una formale delibera assembleare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Patto Parasociale personale: l’azienda non può chiedere i danni
Una società acquirente ha citato in giudizio gli ex amministratori della società acquisita, chiedendo un risarcimento per un bilancio non veritiero. La richiesta si basava su un patto parasociale che garantiva la correttezza dei conti. La Cassazione ha respinto la domanda. Il motivo è che il patto era stato firmato dal rappresentante della società acquirente a titolo personale ('in proprio') e non in nome e per conto della società. Di conseguenza, la società non era parte dell'accordo e non aveva il diritto di farlo valere in tribunale, risultando priva di legittimazione ad agire. La firma personale ha reso il patto parasociale inefficace per l'azienda.
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Patto parasociale e competenza Tribunale Imprese
La Corte di Cassazione ha chiarito che un accordo transattivo volto a ridefinire i rapporti tra soci costituisce un patto parasociale, anche se atipico. La controversia riguardava la restituzione di azioni e dividendi derivanti da un accordo di garanzia tra un istituto di credito e una società cooperativa in fallimento. Poiché l'atto incideva sulla stabilità degli assetti proprietari e sulla governance, la competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di impresa. La decisione conferma che la natura transattiva dell'atto non esclude la sua rilevanza societaria ai fini della competenza giudiziale.
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