Una Società A aveva stipulato un patto parasociale con una Società B, che includeva un diritto di opzione (put option) per la vendita di azioni. La Corte d'Appello aveva stabilito che il patto parasociale era scaduto il 30 gennaio 2009, poiché erano trascorsi i cinque anni di validità previsti dalla legge, decorrenti dal 1° gennaio 2004. La Società A ha presentato ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Società A, ritenendo che la Corte d'Appello avesse interpretato erroneamente l'Art. 2341-bis c.c. riguardo la durata dei patti parasociali. La sentenza d'Appello è stata annullata e il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di Perugia per un nuovo esame, che dovrà riesaminare la questione alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione.
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