La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che, tramite il proprio consulente tecnico di parte, aveva contestato un rendiconto di gestione in un procedimento di prevenzione. La Corte ha stabilito che il consulente non ha legittimazione ad agire autonomamente, dovendo ogni atto essere veicolato dal difensore. Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico perché non affrontava la motivazione principale della decisione impugnata, ovvero la non pertinenza delle contestazioni.
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