Il caso riguarda il calcolo dell'indennità di avviamento dovuta al gestore uscente di una farmacia, organizzata come impresa familiare. Il nuovo gestore sosteneva che dal reddito imponibile utile al calcolo dell'indennità si dovesse sottrarre la quota spettante alla moglie del titolare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del gestore uscente, stabilendo che per l'impresa familiare non è ammessa alcuna deduzione dal reddito complessivo per il lavoro svolto dai familiari. L'indennità di avviamento deve quindi essere calcolata sulla somma totale degli utili spettanti a tutti i componenti dell'impresa, senza decurtazioni. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per un nuovo calcolo.
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