Un imprenditore attivo nella fornitura di servizi marittimi ha contestato il verbale ispettivo dell'INPS. L'istituto previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi per l'iscrizione Gestione Commercianti della moglie, qualificata come coadiutrice familiare. I giudici territoriali hanno accertato la collaborazione abituale, continuativa e prevalente della donna nell'impresa familiare sulla base di dichiarazioni rese agli ispettori, risultanze fiscali ed estratti anagrafici. L'imprenditore ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'erronea valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e i verbali ispettivi costituiscono valido materiale istruttorio. L'imprenditore deve versare i contributi previdenziali e le spese processuali.
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