Una società ha richiesto il rimborso di un credito IVA, ma l'Agenzia delle Entrate ha opposto il silenzio rifiuto. La società riteneva che il proprio credito fosse ormai indiscutibile, poiché la cartella di pagamento era stata annullata per difetto di notifica degli atti precedenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la decadenza del Fisco dal potere di accertamento non rende automaticamente certo il credito richiesto. L'Amministrazione Finanziaria mantiene sempre il potere di contestazione del credito IVA in sede di rimborso. Spetta infatti al contribuente, che agisce in giudizio per ottenere il denaro, dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti che hanno generato quel credito, non potendosi limitare a richiamare la semplice dichiarazione dei redditi o la scadenza dei termini di controllo dell'ufficio.
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