La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del foro speciale per la competenza in cause societarie. In un caso riguardante un legato di azioni, la Corte ha stabilito che la controversia non riguarda il rapporto sociale, ma il trasferimento della proprietà. Pertanto, non si applica il foro esclusivo della sede della società (art. 23 c.p.c.), ma le regole generali sulla competenza, come quella del cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.), se l'azione è proposta contro più società con sedi diverse.
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