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Art. 23 Codice di Procedura Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 23 Codice di Procedura Civile

Arricchimento senza causa tra ex conviventi e rimborso
Una donna ha versato diciotto mila cinquecento euro al compagno tramite bonifici bancari per acquistare l'arredamento della loro casa comune. Dopo la cessazione della convivenza, la donna ha richiesto la restituzione della somma rimasta priva di giustificazione. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accolto la domanda qualificando la vicenda come arricchimento senza causa tra ex conviventi. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza del giudice adito e sostenendo la comproprietà dei mobili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'ex convivente doveva contestare tutti i criteri di competenza territoriale e la motivazione principale della sentenza. L'uomo deve quindi restituire l'intera somma e pagare le spese legali.
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Regolamento condominiale e competenza territoriale: foro scelto
Due condomini impugnano una delibera assembleare del proprio condominio contestando la ripartizione delle spese. Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiarano la propria incompetenza territoriale a favore del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile, ignorando la clausola del regolamento condominiale che stabiliva la competenza esclusiva del tribunale di Milano per ogni lite relativa al regolamento stesso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei condomini. I giudici chiariscono che il foro speciale delle cause condominiali è derogabile. Pertanto, la clausola che individua un foro convenzionale prevale sul criterio del luogo in cui si trova l'immobile. La Suprema Corte sancisce che la clausola si applica anche all'impugnazione delle delibere sulle spese. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello per la decisione sul merito.
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