Due condomini impugnano una delibera assembleare del proprio condominio contestando la ripartizione delle spese. Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiarano la propria incompetenza territoriale a favore del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile, ignorando la clausola del regolamento condominiale che stabiliva la competenza esclusiva del tribunale di Milano per ogni lite relativa al regolamento stesso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei condomini. I giudici chiariscono che il foro speciale delle cause condominiali è derogabile. Pertanto, la clausola che individua un foro convenzionale prevale sul criterio del luogo in cui si trova l'immobile. La Suprema Corte sancisce che la clausola si applica anche all'impugnazione delle delibere sulle spese. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello per la decisione sul merito.
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