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Art. 23 Codice della Strada — Anno 2022

Altri anni per Art. 23 Codice della Strada

Affissione Abusiva: Quando la prova della responsabilità è inattaccabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'Azienda che contestava le sanzioni per affissione abusiva di manifesti. L'Azienda aveva ricevuto ordinanze ingiunzioni dalla Prefettura per aver violato il Codice della Strada, affiggendo pubblicità senza autorizzazione. Il Tribunale aveva già respinto l'opposizione dell'Azienda. In Cassazione, l'Azienda lamentava la mancanza di prove sulla sua responsabilità e l'inammissibilità delle prove prodotte tardivamente dall'Amministrazione Comunale. La Suprema Corte ha confermato che l'accertamento della responsabilità è una questione di fatto, non sindacabile in Cassazione, e che gli atti di accertamento possono essere prodotti anche con costituzione tardiva dell'Amministrazione. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali.
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Installazione cartelli pubblicitari: accordo comunale e sanzioni
Un imprenditore ha impugnato ventidue verbali per violazione del Codice della Strada, ricevuti per l'installazione cartelli pubblicitari senza la necessaria autorizzazione paesaggistica ed edilizia. L'imprenditore sosteneva che l'autorizzazione fosse implicita nella convenzione con il Comune e di aver agito in buona fede (legittimo affidamento). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la convenzione con l'ente pubblico imponeva espressamente alla ditta l'obbligo di ottenere i permessi regionali prima del montaggio. Di conseguenza, non si può invocare la buona fede o l'errore scusabile se si violano patti contrattuali chiari. L'imprenditore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Pubblicità sui veicoli: la multa della Prefettura è illegittima
La Prefettura di Brescia ha multato un automobilista e una società per aver effettuato pubblicità sui veicoli in modo non luminoso e a pagamento. Il Tribunale ha annullato la sanzione, ritenendo che la legge consenta sempre la pubblicità non luminosa e che i regolamenti non possano inventare nuovi divieti. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Prefettura. L'amministrazione ha infatti sbagliato i motivi di contestazione, concentrandosi sulla rifrangenza delle scritte invece che sulla loro natura non luminosa. Di conseguenza, la multa resta annullata e i cittadini vincono la causa.
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