Alcune imprese associate hanno contestato la richiesta di un contributo straordinario deliberato da un'associazione turistica per realizzare una struttura sportiva. La controversia è stata affidata a un collegio arbitrale che ha deciso la lite secondo equità, condannando gli associati al pagamento. Gli associati hanno promosso l'impugnazione lodo secondo equità davanti alla Corte d'Appello, lamentando presunte violazioni di legge e difetti contabili. Il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli associati si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione, sostenendo la mancanza assoluta di motivazione della decisione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni riguardavano in realtà l'applicazione delle norme e non un'assenza reale di motivazione. Per questo motivo, l'impugnazione lodo secondo equità resta preclusa per motivi di merito.
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