Una banca chiede di ammettere al passivo di un fallimento un credito derivante da una garanzia (fideiussione omnibus). Il Tribunale nega la richiesta, ritenendo la garanzia invalida perché estranea all'oggetto sociale della società fallita e priva di vantaggi compensativi. La Corte di Cassazione ribalta la decisione. La Corte stabilisce che la validità di una garanzia prestata all'interno di un gruppo societario non dipende da un vantaggio diretto o dalla sua menzione esplicita nello statuto. Il criterio corretto è la 'strumentalità': l'atto è valido se è funzionale, anche indirettamente, all'attività economica prevista dall'oggetto sociale, considerando la logica di gruppo. La questione della validità della fideiussione omnibus e oggetto sociale viene così risolta a favore della banca.
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