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Art. 229 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

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Notifica degli atti giudiziari: annullata se l’indirizzo è errato
L'Azienda chiede la restituzione di ingenti somme a Il Lavoratore a causa della presunta nullità del suo contratto di lavoro. Il Lavoratore non partecipa al giudizio di primo grado e viene condannato. La Notifica degli atti giudiziari è stata eseguita presso un indirizzo dove il dipendente non viveva. L'Azienda sostiene che l'indirizzo sia valido perché indicato dall'avvocato del dipendente in un altro giudizio. La Corte d'Appello ritiene valida la notifica qualificando l'indicazione dell'avvocato come confessione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di Il Lavoratore. Le dichiarazioni scritte dal difensore negli atti di un'altra causa non costituiscono confessione del cliente. La notifica inviata a un indirizzo errato è nulla e l'assenza temporanea non basta a sanarla se manca il legame effettivo con la dimora. La causa deve tornare in appello.
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