Un creditore ha agito in giudizio per far dichiarare la simulazione per interposizione fittizia di persona relativa all'acquisto di un immobile. L'immobile risultava formalmente intestato a una società, ma era stato pagato, ristrutturato e abitato dal reale debitore. La società acquirente ha contestato la decisione nei gradi di merito, sostenendo la necessità di una prova scritta della simulazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che i creditori terzi possono provare l'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese testimonianze e presunzioni, senza bisogno di produrre una controdichiarazione scritta.
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