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Art. 229 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 229 Codice di Procedura Civile

Usucapione di immobile: il compromesso non basta contro il fisco
Due promissari acquirenti ottengono la consegna anticipata di una villetta tramite un contratto preliminare. Successivamente, l'immobile viene gravato da ipoteca fiscale. Non potendo stipulare il contratto definitivo, i futuri acquirenti continuano ad abitare l'immobile per oltre vent'anni, chiedendo poi l'accertamento dell'usucapione di immobile e la cancellazione dell'ipoteca. La Corte d'Appello accoglie la domanda basandosi sulle ammissioni degli eredi del venditore. La Cassazione annulla la decisione: la consegna anticipata configura una semplice detenzione e non un possesso utile a usucapire. Inoltre, le dichiarazioni degli eredi non valgono come confessione contro il fisco, che è creditore ipotecario e litisconsorte necessario, se non sono firmate personalmente dalle parti e se sono contestate dall'Amministrazione finanziaria. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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Differenze retributive negate: senza prove il lavoratore perde
Un lavoratore ha fatto causa a tre società cooperative per ottenere il pagamento di differenze retributive, sostenendo di aver svolto mansioni superiori e straordinari non pagati oltre le quaranta ore settimanali. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda per mancanza di prove certe. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del lavoratore inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in presenza di due sentenze conformi nei gradi precedenti, non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove sui fatti. Inoltre, le dichiarazioni rese durante l'interrogatorio libero non valgono come confessione ma sono solo indizi sussidiari liberamente valutabili dal giudice. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Successione nei debiti: la Regione paga?
Un professionista ha citato in giudizio un ente regionale per ottenere il pagamento di compensi professionali maturati nei confronti di un consorzio di bonifica. La controversia nasce dal trasferimento di opere pubbliche incompiute dal consorzio alla regione. La Corte di Cassazione, confermando la decisione di merito, ha stabilito che si verifica una successione nei debiti, ma limitatamente ai rapporti giuridici relativi alle specifiche opere trasferite. Pertanto, la regione è tenuta a pagare solo i compensi per i progetti oggetto del subentro, escludendo quelli per opere già completate o estranee al trasferimento.
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